L’attività di somministrazione di alimenti e bevande è temporanea quando è svolta in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, culturale, tradizionale, politico, sindacale, sportivo o di eventi locali straordinari e di eventi e manifestazioni organizzate da enti del terzo settore, ai sensi dell’articolo 70, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106).
L’attività non può avere durata superiore a dieci giorni consecutivi o comprendenti due fine settimana consecutivi, fatta eccezione per quella svolta in occasione di manifestazioni a carattere politico, sindacale, sportivo, religioso o organizzate dalle organizzazioni di volontariato di cui all’articolo 32 del d.lgs. 117/2017, dalle associazioni di promozione sociale di cui all’articolo 35 del d.lgs. 117/2017, dalle associazioni pro-loco di cui all’articolo 16 della l.r. 86/2016.
Si ottiene presentando una SCIA – Segnalazione Certificata di Inizio Attività – cui va allegata una notifica ai sensi dell’art. 6 del Regolamento C.E. 852/2004 che dichiara il rispetto dei requisiti igienico-sanitari; la planimetria dei locali destinati all’attività; il possesso del requisito professionale per la somministrazione.
Tutte le Dichiarazioni e segnalazioni vanno presentate al SUAP pratiche online secondo le modalità previste dallo Sportello Unico.
Sportello unico delle Attività Produttive
Corso Garibaldi, 33 – Sarteano –
tel. 0578 269300 (centralino)
Pagina aggiornata il 09/12/2025