Che cos’è il ravvedimento operoso
Acconto e saldo IMU
Se non è stato pagato l’acconto o il saldo dell’IMU entro le rispettive scadenze (16 giugno – 16 dicembre) o se, per errore, è stato pagato solo in parte, può ancora essere versato l’importo per intero o come integrazione a quanto già pagato con una di queste 4 modalità:
1) Ravvedimento operoso SPRINT (fino al 14° giorno successivo alla scadenza)
Se il pagamento avviene entro il 30 giugno, se trattasi del versamento in acconto, o entro il 30 dicembre, se trattasi di versamento a saldo, (14 giorni dopo la scadenza del 16 giugno o del 16 dicembre), deve essere versata una sanzione dello 0,1% per ciascun giorno di ritardo + gli interessi legali. Entrambi si calcolano sull’imposta ancora dovuta.
| Giorni di ritardo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Sanzione ridotta | 0,1% | 0,2% | 0,3% | 0,4% | 0,5% | 0,6% | 0,7% | 0,8% | 0,9% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,3% | 1,4% | 1,5% |
Esempio
IMU dovuta: 150 Euro – pagamento 6 giorni dopo la scadenza.
150 x 0,6 : 100 = 0,90 Euro (sanzione)
2) Ravvedimento operoso BREVE
Se il pagamento avviene dal 1 luglio al 15 luglio per l’acconto e dal 1 al 15 gennaio per il saldo (da 15 a 30 giorni dalla scadenza del 16 giugno), deve essere pagata una sanzione del 1,50% + gli interessi legali. Entrambi si calcolano sull’imposta ancora dovuta.
Esempio
IMU dovuta: 150 Euro – pagamento 20 giorni dopo la scadenza.
150 x 1,50 : 100 = 2,25 Euro (sanzione)
3) Ravvedimento operoso entro 90 giorni
Se il pagamento avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro novanta giorni dall’omissione o dall’errore, deve essere pagata unasanzione del 1,67% + interessi legali. Entrambi si calcolano sull’imposta ancora dovuta.
Esempio
IMU dovuta 150 Euro – pagamento 95 giorni dopo la scadenza.
150 x 1,67 : 100 = 2,50 Euro (sanzione)
4) Ravvedimento operoso LUNGO
Se il pagamento avviene dopo il 90° giorno di ritardo e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione, ovvero quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore, deve essere pagata una sanzione del 3,75% + gli interessi legali. Entrambi si calcolano sull’imposta ancora dovuta.
Esempio
IMU dovuta: 150 Euro – pagamento 100 giorni dopo la scadenza.
150 x 3,75 :100 = 5,63 Euro (sanzione)
5) Ravvedimento operoso LUNGO (oltre un anno)
Se il pagamento avviene oltre l’anno ma entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale in cui è stata commessa la violazione, ovvero quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall’omissione o dall’errore, deve essere pagata una sanzione del 4,29% + gli interessi legali. Entrambi si calcolano sull’imposta ancora dovuta.
Esempio
IMU dovuta: 150 Euro – pagamento 100 giorni dopo la scadenza.
150 x 4,29 :100 = 6,45 Euro (sanzione)
6) Ravvedimento operoso LUNGO (oltre due anni)
Se il pagamento avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale in cui è stata commessa la violazione, ovvero quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall’omissione o dall’errore, deve essere pagata una sanzione del 5,00% + gli interessi legali. Entrambi si calcolano sull’imposta ancora dovuta.
Esempio
IMU dovuta: 150 Euro – pagamento 100 giorni dopo la scadenza.
150 x 5,00 :100 = 7,50 Euro (sanzione)
Esempio di calcolo degli interessi
Oltre al calcolo delle sanzioni, così come esposto sopra, devono essere calcolati gli interessi legali per il tardivo versamento che andranno versati insieme all’imposta e alla sanzione applicando la seguente formula: imposta x tasso interesse x giorni di ritardo, diviso 36500 come riportata di seguito nell’esempio:
Esempio
IMU dovuta: 150 Euro – pagamento del saldo 2015 10 giorni dopo la scadenza
150 x 0,50 x 10 g.g./36500 = 0,021 Euro (Interessi)
5) Ravve
Tabella degli interessi
| Periodo |
Norme | Saggio di interesse |
| 01.01.2012 – 31.12.2013 | Dm Economia 12/12/2011 | 2,5% |
| 01.01.2014 – 31.12.2014 | Dm Economia 12/12/2013 | 1% |
| 01.01.2015 – 31.12.2015 | Dm Economia 11/12/2014 | 0,50% |
| 01.01.2016 – 31.12.2016 |
Dm Economia 11/12/2015 | 0,20% |
| 01.01.2017 – 31.12.2017 | Dm Economia 07/12/2016 | 0,10% |
| 01.01.2018 – 31.12.2018 | Dm Economia 13/12/2017 | 0,30% |
| 01.01.2019 – 31.12.2019 | Dm Economia 12/12/2018 | 0,80% |
| 01.01.2020 | Dm Economia 12/12/2019 | 0,05% |
Come pagare
Il pagamento deve essere effettuato con modello F24, compilando la “Sezione IMU e altri tributi locali“,
deve essere riportato il codice del comune e barrata la casella “Ravv”. L’importo totale, distinto per codice tributo, comprende l’imposta dovuta, la sanzione e gli interessi.
Codice catastale del Comune di Chiusi: C662
Codici tributo per la quota da versare al Comune:
3912 IMU – imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze – COMUNE
3913 IMU – imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale – COMUNE;
3914 IMU – imposta municipale propria per i terreni – COMUNE
3916 IMU – imposta municipale propria per le aree fabbricabili – COMUNE;
3918 IMU – imposta municipale propria per gli altri fabbricati – COMUNE;
3930 IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE.
3939 IMU – imposta municipale propria per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita – COMUNE;
Codici tributo per la quota riservata allo Stato:
3925 IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO.
Alla voce “rateazione” non va indicato alcun codice.
Riferimenti normativi
- Art. 13 D. Lgs. 472/97, modificato dal D.Lgs.158/2015
- Art. 13, D. Lgs. 471/97, modificato dal D.Lgs. 158/2015
Pagina aggiornata il 09/12/2025