Il Ministero dell’Interno, infatti, con le circolari nn. 10 e 11 del 2016, ha disposto una nuova modalità di rilascio della carta di identità elettronica, per incrementare i livelli di sicurezza in materia di documenti elettronici, dell’intero sistema di emissione e con l’obiettivo di eliminare il formato cartaceo in tutti i Comuni italiani.
VALIDITA'
minori di 3 anni - TRIENNALE
dai 3 ai 18 anni - QUINQUENNALE
maggiori di 18 anni - DECENNALE
La sua validità si estende, rispetto alla scadenza sopra indicata, fino al giorno e mese di nascita del titolare.
PRIMO RILASCIO
Maggiori di 18 anni
a) cittadinanza italiana
1. una foto in formato tessera (45x35) cartacea, ovvero foto in formato digitale 400 dpi
2. documento di riconoscimento valido (es: passaporto, patente auto..) o due testimoni con documento di riconoscimento o identità valido
b) cittadinanza con nazionalità della UE
1.una foto in formato tessera (45x35) cartacea ovvero foto in formato digitale 400 dpi
2.carta di identità UE in corso di validità o passaporto valido, o due testimoni con documento di riconoscimento o identità valido
c) cittadinanza con nazionalità extra UE
1.una foto in formato tessera (45x35) cartacea ovvero foto in formato digitale 400 dpi
2.passaporto valido, o due testimoni con documento di riconoscimento o identità valido
3.permesso di soggiorno valido
Minori di 18 anni
a) cittadinanza italiana (va a sostituire anche il Certificato di nascita e cittadinanza valido per l'espatrio per i minori di anni 15)*
1.una foto in formato tessera (45x35) cartacea ovvero foto in formato digitale 400 dpi
2.presenza di entrambi genitori* con documento di identità o di riconoscimento valido per carta di identità valida per l’espatrio
Per gli interdetti e gli inabilitati serve l'assenso di chi esercita rispettivamente la tutela o curatela
In tali ipotesi, il Comune dovrà acquisire il suddetto assenso, che potrà anche essere trasmesso dagli interessati con le modalità di cui all'art. 38 comma 3 del D.P.R. 445/2000.
b) cittadinanza con nazionalità della UE
1.una foto in formato tessera (45x35) cartacea ovvero foto in formato digitale 400 dpi
2.carta di identità UE in corso di validità o passaporto valido, o due testimoni con documento di riconoscimento o identità valido
3.la presenza di un genitore con documento di identità o di riconoscimento valido
c) cittadinanza con nazionalità extra UE
1.una foto in formato tessera (45x35) cartacea ovvero foto in formato digitale 400 dpi
2.passaporto valido o due testimoni con documento di riconoscimento o identità valido
3.permesso di soggiorno valido
4.la presenza di un genitore con passaporto valido**
NB: **non è richiesta la presenza del genitore se il minore ha 16 anni compiuti
RINNOVO (a partire dai sei mesi precedenti la scadenza della carta di identità/180 giorni)
Maggiori di 18 anni
a) cittadinanza italiana
1.una foto in formato tessera (45x35) cartacea ovvero foto in formato digitale 400 dpi
2.carta di identità scaduta o in scadenza da consegnare
b) cittadinanza con nazionalità della UE con carta rilasciata da autorità italiana
1.una foto in formato tessera (45x35) cartacea ovvero foto in formato digitale 400 dpi
2.carta di identità scaduta o in scadenza da consegnare
c) cittadini con nazionalità extra UE con carta rilasciata da autorità italiana
1.una foto in formato tessera (45x35) cartacea ovvero foto in formato digitale 400 dpi
2.carta di identità scaduta o in scadenza da consegnare
3.permesso di soggiorno valido o se scaduto portare originale e copie della ricevuta rilasciata dalla Questura o dall’Ufficio Postale attestante la richiesta di rinnovo
Minori di 18 anni
a) cittadini italiani (va a sostituire anche il Certificato di nascita e cittadinanza valido per l'espatrio per i minori di anni 15)*
1.una foto in formato tessera (45x35) cartacea ovvero foto in formato digitale 400 dpi
2.carta di identità scaduta o in scadenza da consegnare
3.presenza di entrambi genitori* con documento di identità valido
*N.B.: se si può presentare solo un genitore occorre portare una dichiarazione di assenso al rilascio della carta del genitore assente modulo consenso genitore; se si richiede la carta non valida per l’espatrio è sufficiente la presenza di un genitore e di una persona maggiorenne con documento di identità validoAi fini del rilascio ai minori della carta d'identità valida per l'espatrio è necessario l'assenso dei genitori o di chi esercita potestà o la tutela oltre che la dichiarazione di assenza di motivi ostativi all'espatrio, ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. n. 649/1974, nel momento in cui viene fatta la richiesta del rilascio della carta d’identità.
Per gli interdetti e gli inabilitati serve l'assenso di chi esercita rispettivamente la tutela o curatela
In tali ipotesi, il Comune dovrà acquisire il suddetto assenso, che potrà anche essere trasmesso dagli interessati con le modalità di cui all'art. 38 comma 3 del D.P.R. 445/2000.
b) cittadini con nazionalità della UE con carta rilasciata da autorità italiana
1.una foto in formato tessera (45x35) cartacea ovvero foto in formato digitale 400 dpi
2. carta di identità scaduta o in scadenza da consegnare
3.la presenza di un genitore
c) cittadini con nazionalità extra UE con carta rilasciata da autorità italiana
1.una foto in formato tessera (45x35) cartacea ovvero foto in formato digitale 400 dpi
2.carta di identità scaduta o in scadenza da consegnare
3.permesso di soggiorno
4.la presenza di un genitore con passaporto valido (non è richiesta la presenze del genitore se il minore ha 16 anni compiuti)
N.B.: per tutti i casi relativi ai maggiorenni, se non si ha la carta di identità in scadenza o scaduta (punto 2) da consegnare è necessario presentarsi allo Sportello Anagrafe con:
punto 2 - la denuncia di smarrimento o furto rilasciata dalle competenti autorità
- un documento di riconoscimento valido***
oppure
1) Identificazione del richiedente da parte del funzionario tramite archivio se CIE smarrita o rubata è stata rilasciata dal Comune di Chiusi
2) Identificazione del richiedente, con 2 testimoni maggiorenni muniti di documento d’identità/riconoscimento valido se carta di identità cartacea o elettronica rilasciata da altro Comune
*** (es: passaporto, patente auto, patente nautica, libretto di pensione, patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, porto d'armi, le tessere di riconoscimento purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente rilasciate da un'amministrazione dello Stato)
*AVVERTENZA MINORENNI
Per quanto riguarda il rilascio della carta d'identità a minorenni l'atto di assenso richiesto per l'espatrio dei minori compete sempre e comunque ad entrambi i genitori, anche se non legati dal vincolo matrimoniale e non conviventi. L'articolo 1 della Legge 10 Dicembre 2012 n. 219 ha, infatti eliminato completamente la distinzione tra figli naturali (figli nati al di fuori di un matrimonio) e figli legittimi (figli nati all'interno di un matrimonio)
1) minore orfano di un genitore occorre l'assenso del genitore superstite (art. 11 DPR 30/12/1965 n 1656. - art. 316 c.c. modificato dall'art. 138 legge 19/05/1975 n 151);
2) minore orfano di entrambi i genitori occorre l'assenso del tutore (art. 357 c.c.);
3) interdetto occorre l'assenso del tutore (art. 11 DPR 18/01/2002 n. 54);
4) inabilitato occorre l'assenso del curatore (art. 11 DPR 18/01/2002 N. 54);
5) emancipato (emancipato è il minorenne, di almeno 16 anni che abbia contratto matrimonio) occorre l'assenso del coniuge maggiorenne (nel caso di coniuge minorenne, il curatore) (art. 392 c.c., modificato dall'art. 7 legge 08/03/1975, N. 39);
6) Nel caso i genitori fossero SEPARATI LEGALMENTE o DIVORZIATI, occorre l'assenso di entrambi i genitori, salva diversa disposizione del giudice tutelare, in questo caso e' sufficiente la firma del genitore affidatario, la cui qualità deve risultare dalla sentenza di separazione o divorzio che va presentata contestualmente alla richiesta della carta d'identità.
In difetto, occorre l'autorizzazione del giudice tutelare (art. 155 e 317 c.c., rispettivamente modificati dagli art. 36 e 119 legge 19/05/1975 n. 151);
7) figlio minore di genitori, uno dei quali impedito ad esprimere l'assenso occorre l'assenso dell'altro genitore (art. 317 c.c.., modificato dall'art. 139 legge 19/05/1975, n. 151).
IL DUPLICATO della carta si richiede se:
1. prima dei 6 mesi della scadenza
2. denuncia di furto o di smarrimento, o consegna carta per deterioramento o per rettifica dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data nascita, sesso) e di stato civile (cittadinanza)
Cosa fare in caso di smarrimento o furto
Nel caso in cui la carta di identità (ancora valida) si sia deteriorata oppure sia stata smarrita o rubata, in Italia o in un paese appartenente alla Comunità Europea, occorre farne denuncia presso un organo di polizia.
In caso di smarrimento in un paese che non appartiene alla Comunità Europea, la denuncia deve essere presentata anche alle autorità italiane.
Per il rilascio del nuovo documento di identità è indispensabile un altro documento di riconoscimento (patente, passaporto ecc.). In alternativa, per attestare l'identità del richiedente occorre una foto tessera e la presenza di due persone maggiorenni che non siano né parenti né affini, munite di un documento di riconoscimento valido.
Nella denuncia sarebbe opportuno inserire i dati identificativi della carta d’identità smarrita/rubata (ossia numero, data di rilascio e Comune di rilascio); tali dati potranno essere reperiti anche direttamente presso l’Ufficio Anagrafe.
LA FOTO deve essere a colori su sfondo bianco, recente, con il capo scoperto e, se con occhiali, con lenti chiare tali da rendere visibili gli occhi, l’uso del velo è consentito solo per motivi religiosi, purché renda visibile il volto
FIRMA: La Carta d'identità dovrà riportare la firma del titolare che abbia già compiuto 12 anni, analogamente al passaporto, fermo restando che tale firma sarà omessa in tutti i casi di impossibilità a sottoscrivere.
QUANTO COSTA: € 22,00 (importo unico sia per la carta di identità valida per l'espatrio che per quella non valida per l'espatrio);
TEMPI: Il rilascio non è più immediato. La carta di identità elettronica verrà inviata dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato entro 6 giorni lavorativi direttamente all’indirizzo indicato (residenza, sportello Anagrafe) presso gli Sportelli Anagrafe al momento della richiesta
ESPATRIO: Per i cittadini italiani, se richiesto con validità per l'espatrio, è equipollente al passaporto per espatriare nei paesi dell'Area Shengen: i cittadini italiani maggiorenni che desiderano che il documento sia valido per l`espatrio, devono compilare e sottoscrivere una dichiarazione, su modello fornito allo sportello, in cui si dichiara di non trovarsi in nessuna condizione che ne impedisca il rilascio. Non è possibile “convertire” la Carta d’Identità non valida per l’espatrio in Carta d’identità valida per l’espatrio o viceversa. In tal caso la Carta d’identità, anche se ancora in corso di validità, andrà fatta ex novo.
Le carte d’identità rilasciate ai cittadini stranieri non sono valide per l’espatrio.
A quali paesi dà accesso la carta di identità valida per l'espatrio
Albania, Austria, Belgio, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Egitto *,Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Lettonia, Lituania, Liechtenstein, Lussemburgo, Macedonia ***, Malta, Principato di Monaco, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Rep. Ceca, Rep.Montenegro **, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Ungheria, Marocco, Tunisia, Turchia, Andorra, San Marino, Paesi Bassi
* munirsi di fototessera che verrà applicata su un modulo che dovrà essere conservato anche per i futuri viaggi più € 15
** per un periodo massimo di 30 giorni
*** solo se la C.I. è accompagnata da apposito tesserino rilasciato alla frontiera previo pagamento di una somma equivalente a circa € 26
Il Ministero degli Affari Esteri, tuttavia, informa che in alcuni Paesi (vedi sito del Ministero Affari Esteri www.viaggiaresicuri.it), sono state segnalate sia difficoltà nel riconoscimento delle carte d'identità cartacee rinnovate con timbro, sia respingimenti per i possessori di carte d'identità elettroniche rinnovate con un certificato rilasciato dal Comune.
Potrà comunque essere richiesta la sostituzione della carta con una nuova con validità decennale (circ. Ministero dell' Interno n. 23 del 28/07/2010).
E' buona regola in ogni caso, prima di recarsi in Paesi esteri, informarsi presso le Rappresentanze diplomatico-consolari presenti in Italia sui documenti richiesti per l'ingresso.
Rilascio di Carta d’identità Elettronica nei confronti di soggetti non residenti nel Comune di Chiusi: è possibile chiedere il rilascio di Carta d’identità da parte di chi non è residente nel Comune di Chiusi presentandosi all’ Ufficio Anagrafe, munito di apposito documento (e, se ne è in possesso della precedente Carta d’identità). In tal caso il rilascio non è immediato, perché subordinato al rilascio di apposito nulla osta da parte del Comune di residenza dell’interessato, che l’Ufficio Anagrafe provvederà a richiedere d’ufficio.
Una scelta in Comune: Il Comune di Chiusi è stato il primo, tra i Comuni della Valdichiana Senese, ad aderire all’iniziativa chiamata “Una scelta in Comune”, attraverso cui ha costituito un’interconnessione con il Sistema Informativo Trapianti (SIT) che dà la possibilità, per i cittadini maggiorenni, al momento dell’emissione della Carta d’identità, di esprimere la propria volontà in merito alla donazione degli organi. Su tale iniziativa è reperibile materiale informativo presso gli sportelli dell’Ufficio Anagrafe.
Questa nuova opportunità di espressione della dichiarazione di volontà offerta ai cittadini è possibile grazie agli interventi normativi di cui all’art. 3, comma 8-bis della Legge 26 febbraio 2010 n. 25 e al successivo art. 43 del Decreto-Legge 21 giugno 2013 n. 69, così come modificato dalla Legge di Conversione 9 agosto 2013 n. 98.
Nelle linee-guida sono riassunte le procedure per attivare il servizio di registrazione della dichiarazione di volontà sulla donazione di organi e tessuti al momento del rilascio o rinnovo della carta d’identità.
L’obiettivo di questa opportunità è che la dichiarazione resa dal cittadino presso l’Anagrafe sia raccolta e resa subito disponibile anche al Sistema Informativo Trapianti ( SIT ) al fine di consentire la consultazione, in tempo reale e 24 ore su 24,c/o i Centri di Coordinamento Regionali Trapianti al momento di eventuale decesso della persona.
Qualora il cittadino sia favorevole ad esprimere la propria volontà, l’Ufficiale d’anagrafe gli fornisce il modulo, avendo cura che lo stesso sia compilato integralmente e sottoscritto dal cittadino; questa sarà l’unica documentazione attestante la dichiarazione sottoscritta poiché nulla verrà evidenziato sulla Carta d’Identità
Contestualmente l’Ufficiale d’anagrafe inserirà l’informazione riportata nel modulo in una procedura informatizzata. Il dato relativo alla dichiarazione di volontà sarà acquisito telematicamente dal Sistema Informativo Trapianti (SIT); le informazioni relative alle volontà espresse dall’utente devono essere archiviate sul Sistema informativo comunale unitamente ai riferimenti relativi all’invio (data/ora) e alla risposta di ricezione da parte del SIT (data/ora).
Le dichiarazioni registrate nel SIT possono essere modificate in qualsiasi momento presso l’ASL di appartenenza.
Normativa di riferimento
- R.D. (Regio Decreto) n. 773 del 18.6.1931 Approvazione del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza;
- R.D. (Regio Decreto) n. 635 del 6 .5.1940 Approvazione del regolamento per l'esecuzione del T.U. 19.6.31, n. 773 delle Leggi di pubblica sicurezza;
- D.P.R. (Decreto del Presidente della Repubblica) n. 1656 del 30.12.1965
- Norme sulla circolazione e soggiorno dei cittadini degli Stati membri della CEE;
- L. (Legge) n. 1185 del 21.11.1967 Norme sui passaporti;
- D.P.R. n. 649 del 6.8.1974 Disciplina dell'uso della carta d'identità e degli altri documenti equipollenti al passaporto ai fini dell'espatrio;
- Nota (Ministero dell'Interno) n. 15100 / 354 del 21/10/1999;
- D.P.C.M. (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri) n.437 del 22/10/1999;
- D.P.R. (Decreto del Presidente della Repubblica) n. 445 del 28.12.2000 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativi";
- D.M. (Decreto Ministeriale) del 19/07/2000;
- D.G.C. (Delibera di Giunta Comunale) n.58 del 17/02/2005;
- Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112 articolo 31;
- Circolare n. 23/2010 del Ministero degli Interni;
- Decreto Legge n° 70 del 13/05/2011 art. 10;
- Documenti equipollenti alla c. di identità D.P.R. n. 445/00 art. 35 comma 2;
- Decreto Legge n. 78 del 19/06/2015 art. 10;
- L. (Legge) n. 125 del 06/08/2015;
- Circolari nn. 10 e 11/2016 del Ministero degli Interni
- Circolare n. 4/2017 del Ministero degli Interni