ISCRIZIONE ALL'A.I.R.E. (Anagrafe Italiano Residenti all'Estero)
Chi deve fare l'iscrizione: Devono iscriversi all'A.I.R.E. i cittadini italiani che trasferiscono all'estero la propria residenza per un periodo illimitato o comunque superiore a dodici mesi.
Chi non deve fare l'iscrizione: Non può richiedere l'iscrizione all'A.I.R.E.:
- chi si reca all'estero per l'esercizio di occupazioni stagionali
- i dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all'estero e le persone con essi conviventi, i quali siano stati notificati alle autorità locali ai sensi delle Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e consolari. ( Conv. 1961 e 1963 ratificate con L. 9/8/67 n° 804)
Cosa fare: Entro 90 gg. dall'immigrazione nello Stato estero l'interessato deve dichiarare il trasferimento presso le autorità consolari italiane competenti per territorio. Analoga richiesta può essere presentata presso l'Ufficio Anagrafe che rilascia copia della dichiarazione da consegnare alle autorità consolari all'estero.
Notizie utili Tutte le eventuali variazioni anagrafiche (indirizzo, trasferimento ad altra Aire, matrimonio/divorzio, nascita, decesso) devono essere comunicate tramite le autorità consolari competenti.
Notizie utili Tutte le eventuali variazioni anagrafiche (indirizzo, trasferimento ad altra Aire, matrimonio/divorzio, nascita, decesso) devono essere comunicate tramite le autorità consolari competenti.
Chi chiede la cancellazione dall'A.I.R.E. per rimpatrio in Italia deve presentarsi presso il Comune di nuova residenza.
EMIGRAZIONE IN ALTRO COMUNE
Il cittadino che si trasferisce presso un altro Comune italiano deve rendere dichiarazione di variazione di residenza presso l'Ufficio Anagrafe del Comune di emigrazione, con le modalità previste dalla vigente normativa, entro 20 giorni dall'avvenuto trasferimento.
La cancellazione dall'anagrafe del Comune di provenienza avviene su segnalazione dell'ufficio del nuovo Comune di residenza.
EMIGRAZIONE DI CITTADINO STRANIERO ALL'ESTERO
Cosa deve fare: Presentarsi presso l'Ufficio Anagrafe, munito di un documento di identità, (e se Cittadino comunitario anche Attestato di Regolare Soggiorno o Attestato di Soggiorno Permanente) per richiedere la cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente e dichiarare il suo trasferimento all'estero con l'indicazione dell'indirizzo di nuova residenza.
CAMBIO DI RESIDENZA DA ALTRO COMUNE O DALL'ESTERO
Dal 9 maggio 2012 entrano in vigore le disposizioni relative al cambio di residenza in tempo reale (ex art.5 D.L. n.5/2012 convertito nella legge n.35/2012).
Dove andare: Presso l'Ufficio Anagrafe in Via Bonci n. 31 (per eventuali informazioni tel. 0578 225353)
Cosa devo fare: La dichiarazione anagrafica del cambio di residenza deve essere resa nel termine di 20 giorni dal trasferimento al nuovo indirizzo e decorre dalla data della dichiarazione fatta presso l'ufficio anagrafico. La dichiarazione potrà essere anche precompilata negli appositi stampati, con allegati i documenti di identità del/i dichiarante/i e dei soggetti coinvolti nella pratica, reperibili presso l’Ufficio Anagrafe, sottoscritta da tutti i componenti maggiorenni della famiglia e inviata per raccomandata, per fax o per via telematica:
- RACCOMANDATA indirizzata all’Ufficio Anagrafe del Comune di Chiusi, Piazza XX Settembre, 1 CAP 53043 Chiusi (SI)
- FAX 0578/228092
- TELEMATICA Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Chi deve fare la dichiarazione: La dichiarazione del cambio di residenza può essere fatta da qualsiasi componente del nucleo familiare purché maggiorenne.
Quali documenti occorre presentare: I richiedenti dovranno recarsi presso l'ufficio anagrafe con un documento di identità valido, gli estremi relativi a patenti di guida e numeri di targa di mezzi di proprietà di ogni componente del nucleo familiare che intende trasferirsi.
N.B.: Novità sono state introdotte dall’art. 5 del D.L. 28 marzo 2014, n. 47 convertito con modificazioni dalla Legge 23 maggio 2014, n. 80, che ha introdotto disposizioni relative alla lotta all’occupazione abusiva di immobili. Il comma 1, primo periodo, stabilisce che chiunque occupi abusivamente un immobile senza titolo non può chiedere la residenza né l'allacciamento a pubblici servizi in relazione all'immobile medesimo e gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge. Ciò comporta che chiunque chieda la residenza deve produrre titolo di occupazione dell’alloggio(es: rogito, contratto di locazione/comodato d’uso debitamente registrato presso l’Agenzia delle Entrate, ecc) o dichiarazioni sostitutive, reperibili presso gli sportelli anagrafici, su cui inserire i dati inerenti l’alloggio stesso (Allegato 1 compilato e sottoscritto da chi chiede la residenza e Allegato 2 sottoscritto dal titolare dell’alloggio compilato con i dati di chi chiede la residenza per sé e i suoi familiari).
- i militari di leva, nonché i pubblici dipendenti e militari di carriera distaccati presso scuole per frequentare corsi di avanzamento o di perfezionamento.
- i ricoverati in istituti di cura, di qualsiasi natura, purché la permanenza nel Comune non superi i due anni.
- i detenuti in attesa di giudizio.
Quanto si paga: Nulla
Quanto si deve aspettare: Entro 5 giorni successivi alla dichiarazione di residenza l’Ufficiale d’Anagrafe provvede a richiedere la cancellazione al Comune di precedente iscrizione.
Le certificazioni anagrafiche, possono essere richieste da subito.
Nei 45 giorni successivi alla richiesta di cambio di residenza o di abitazione l’ufficio effettuerà le verifiche al domicilio dichiarato (tramite la Polizia Locale) e controllerà tutta la documentazione presentata dal richiedente o eventualmente trasmessa dal comune di emigrazione.
Entro il 45° giorno l’ufficio potrà emettere un preavviso di rigetto della domanda nel caso in cui si accerti che non ci sono le condizioni previste dalla legge relative sia all'effettivo luogo di dimora abituale sia agli altri requisiti per l’iscrizione anagrafica oppure si rilevino delle irregolarità nella richiesta.
In questo caso il richiedente avrà 10 giorni di tempo per presentare le proprie osservazioni scritte al fine di evitare l’annullamento della residenza e il ripristino della precedente iscrizione.
In caso di dichiarazioni mendaci sarà data informativa all’autorità giudiziaria competente. Gli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 prevedono infatti la decadenza dai benefici e sanzioni penali per chi dichiara il falso ad un pubblico ufficiale.
Notizie utili Quando il trasferimento avviene entrando a far parte di un nucleo familiare già residente occorre la presenza di un componente maggiorenne della famiglia ospitante o apposita dichiarazione con allegata fotocopia di un documento di identità.
In caso di trasferimento presso Casa di riposo o altra Convivenza la comunicazione del cambio di indirizzo deve essere effettuata dal responsabile della Convivenza stessa
In caso di trasferimento presso Casa di riposo o altra Convivenza la comunicazione del cambio di indirizzo deve essere effettuata dal responsabile della Convivenza stessa
Per il trasferimento di residenza di minorenne con un solo genitore, è necessaria la dichiarazione di consenso da parte dell’altro genitore con allegata la copia fotostatica del documento di identità.
Residenza di cittadino comunitario:Il cittadino di Stato appartenente all'Unione Europea deve allegare la documentazione indicata nell' allegato B.
Chi può richiederlo: La dichiarazione del cambio di indirizzo può essere fatta da qualsiasi componente del nucleo familiare, purché maggiorenne, entro 20 giorni dal trasferimento al nuovo indirizzo. La comunicazione può avvenire anche nei modi elencati per il cambio di residenza. Il cambio di indirizzo decorre dalla data della dichiarazione fatta presso l'ufficio anagrafico.
RESIDENZA AGLI STRANIERI
Residenza di cittadino extracomunitario: Oltre alla documentazione sopra riportata il cittadino extracomunitario deve essere munito della documentazione di cui all’allegato A, nonché dichiarazione di ospitalità ex art. 7 Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 fatta dal proprietario dell’appartamento o da chi ospita il soggetto, rilasciata da una questura o un commissariato (il commissariato competente per il Comune di Chiusi è Commissariato Chiusi Chianciano, Via Cassia Aurelia Seconda, 12).
Allegato A
Allegato A
Residenza di cittadino comunitario:Il cittadino di Stato appartenente all'Unione Europea deve allegare la documentazione indicata nell' allegato B.
CAMBIO DI INDIRIZZO ALL'INTERNO DEL COMUNE
Chi può richiederlo: La dichiarazione del cambio di indirizzo può essere fatta da qualsiasi componente del nucleo familiare, purché maggiorenne, entro 20 giorni dal trasferimento al nuovo indirizzo. La comunicazione può avvenire anche nei modi elencati per il cambio di residenza. Il cambio di indirizzo decorre dalla data della dichiarazione fatta presso l'ufficio anagrafico.
In caso di trasferimento presso Casa di riposo o altra Convivenza, la comunicazione del cambio di indirizzo deve essere effettuata dal responsabile della Convivenza stessa.
Dove andare: Presso l'Ufficio Anagrafe, in via Bonci 31
Dove andare: Presso l'Ufficio Anagrafe, in via Bonci 31
Quali documenti presentare: I cittadini italiani devono presentare un documento di identità valido, gli estremi relativi a patente di guida e numeri di targa dei mezzi di proprietà di ogni componente del nucleo familiare che intende trasferirsi.
I cittadini stranieri comunitari ed extracomunitari devono presentare carta di soggiorno o permesso di soggiorno in corso di validità.
I cittadini stranieri comunitari ed extracomunitari devono presentare carta di soggiorno o permesso di soggiorno in corso di validità.
Per i cittadini extracomunitari è necessaria la presentazione della dichiarazione di ospitalità ex art. 7 Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 fatta dal proprietario dell’appartamento o da chi ospita il soggetto, rilasciata da una questura o un commissariato (il commissariato competente per il Comune di Chiusi è Commissariato Chiusi Chianciano, Via Cassia Aurelia Seconda, 12).
Quando il trasferimento avviene perché si entra a far parte di un nucleo familiare già residente, occorre che sia presente l'intestatario. In alternativa, bisogna presentare una sua dichiarazione con allegata fotocopia di un documento di identità.
Per il cambio di abitazione di minorenne con un solo genitore, è necessaria la dichiarazione di consenso da parte dell’altro genitore con allegata la copia fotostatica del documento di identità.
N.B.: Novità sono state introdotte dall’art. 5 del D.L. 28 marzo 2014, n. 47 convertito con modificazioni dalla Legge 23 maggio 2014, n. 80, che ha introdotto disposizioni relative alla lotta all’occupazione abusiva di immobili. Il comma 1, primo periodo, stabilisce che chiunque occupi abusivamente un immobile senza titolo non può chiedere la residenza né l'allacciamento a pubblici servizi in relazione all'immobile medesimo e gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge. Ciò comporta che chiunque chieda la residenza deve produrre titolo di occupazione dell’alloggio (es: rogito, contratto di locazione/comodato d’uso debitamente registrato presso l’Agenzia delle Entrate, ecc) o dichiarazioni sostitutive su cui inserire i dati inerenti l’alloggio stesso, reperibili presso gli sportelli anagrafici.
Quanto costa: Nulla.
Quanto si deve aspettare: Le certificazioni anagrafiche, possono essere richieste da subito.
Nei 45 giorni successivi alla richiesta di cambio di abitazione l’ufficio effettuerà le verifiche al domicilio dichiarato (tramite la Polizia Locale) e controllerà tutta la documentazione presentata dal richiedente o eventualmente trasmessa dal comune di emigrazione.
Entro il 45° giorno l’ufficio potrà emettere un preavviso di rigetto della domanda nel caso in cui si accerti che non ci sono le condizioni previste dalla legge relative sia all'effettivo luogo di dimora abituale sia agli altri requisiti per l’iscrizione anagrafica oppure si rilevino delle irregolarità nella richiesta.
In questo caso il richiedente avrà 10 giorni di tempo per presentare le proprie osservazioni scritte al fine di evitare l’annullamento della residenza e il ripristino della precedente iscrizione.
In caso di dichiarazioni mendaci sarà data informativa all’autorità giudiziaria competente. Gli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 prevedono infatti la decadenza dai benefici e sanzioni penali per chi dichiara il falso ad un pubblico ufficiale.