AVVISO UNIONI CIVILI

REGISTRO UNIONI CIVILI

Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 28/04/2012 è stato emanato Regolamento comunale di istituzione e disciplina del Registro delle Unioni Civili con lo scopo di tutelare e sostenere le unioni civili al fine di superare situazioni di discriminazione e favorirne l’integrazione e lo sviluppo nel contesto sociale, culturale ed economico del territorio comunale, adottando nel contempo ogni iniziativa volta a stimolare il recepimento nella normativa statale delle unioni civili al fine di garantire i principi di libertà individuale ed
assicurare in ogni circostanza la parità di trattamento dei cittadini a fine esclusivamente dichiarativo e non costitutivo di nuovi status o di rinascimento di poteri o doveri giuridici diversi da quelli già riconosciuti dall’ordinamento vigente agli stessi soggetti.
 
I criteri fissati dall’Amministrazione per la gestione del Registro sono i seguenti:
  • l’iscrizione nel Registro può essere richiesta da due persone non legate da vincoli di matrimonio, adozione, tutela ma da vincoli affettivi, che facciano parte del medesimo stato di famiglia da almeno un anno ed abbiano dimora abituale nel Comune di Chiusi;
  • le iscrizioni nel Registro avvengono solamente alla base di una domanda presentata congiuntamente dagli interessati all’Ufficio Comunale competente e corredata da apposita dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti sopra indicati;
  • il venir meno della situazione di coabitazione o di dimora abituale nel Comune di Chiusi produce la cancellazione d’ufficio nell’Registro. La cancellazione può essere richiesta altresì da una o da entrambe le persone interessate. In caso di richiesta di cancellazione da parte di uno solo dei soggetti interessati, l’Ufficio Comunale ne darà notizia all’altro, quale controinteressato, ai sensi e per gli effetti della L. 241/90 e successive modificazioni e integrazioni.
  • Per i fini consentiti dalla legge e su richiesta degli interessati, l’Ufficio comunale competente potrà attestare l’iscrizione nel suddetto Registro.
Per la registrazione è necessario che entrambi i richiedenti si presentino presso gli Uffici Demografici  del Comune di Chiusi, previo appuntamento, muniti di documento di riconoscimento e compilino apposita istanza di iscrizione e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà reperibile presso gli sportelli demografici. 
 

Istanza unioni civili

Delibera unioni civili


MATRIMONI
 
SONO RESIDENTE NEL COMUNE E INTENDO CONTRARRE MATRIMONIO CON RITO RELIGIOSO
Devo presentarmi presso l'Ufficio dello Stato Civile, previo appuntamento telefonando al numero 0578/225353, con l'altro nubendo interessato munito della richiesta di pubblicazioni del Parroco o del Ministro di Culto (completa del decreto di nomina del Ministro da parte del Ministero dell'Interno), entrambi muniti di documento di riconoscimento in corso di validita'; di una marca da bollo se entrambi residenti nel Comune di Chiusi; ovvero di 2 marche da bollo se residenti in Comuni diversi (Euro 16,00).

SONO RESIDENTE NEL COMUNE E INTENDO CONTRARRE MATRIMONIO NELLA SOLA FORMA CIVILE
Devo presentarmi presso l'Ufficio dello Stato Civile, previo appuntamento telefonando al numero 0578/225353, con l'altro nubendo interessato entrambi muniti di documento di riconoscimento in corso di validità; di una marca da bollo se entrambi residenti a Chiusi; ovvero di 2 marche da bollo se residenti in Comuni diversi (Euro 16,00).

NON SIAMO RESIDENTI, MA INTENDIAMO CONTRARRE MATRIMONIO NELLA SOLA FORMA CIVILE PRESSO IL COMUNE DI CHIUSI
Devono essere richieste le pubblicazioni di matrimonio al Comune di residenza di uno dei due sposi; deve essere richiesto il rilascio di autorizzazione a contrarre matrimonio a Chiusi.
 
IN TUTTI I CASI, COMUNQUE, Le pubblicazioni restano affisse all'albo 8 giorni consecutivi ed hanno validità 180 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione.
Opposizioni:  possono essere proposte da parte di chi conosca impedimenti alla celebrazione del matrimonio prima che il matrimonio stesso venga celebrato mediante ricorso al Presidente del Tribunale del luogo ove è stata eseguita la pubblicazione.
Ricorsi: entro 30 giorni dall'eventuale rifiuto delle pubblicazioni, alla Prefettura di Siena.
                                         
POSSO PRENOTARE UN APPUNTAMENTO PER LE PUBBLICAZIONI ?
Per permettere all'Ufficio di richiedere la documentazione occorrente e procedere alla pubblicazione devono essere richieste almeno un mese prima del matrimonio. Non occorre la presenza di testimoni per la pubblicazione.
 
SONO CITTADINO STRANIERO NON RESIDENTE IN ITALIA E INTENDO CONTRARRE MATRIMONIO A CHIUSI
Devo mettermi in contatto via fax (0039 0578 228092) con l'Ufficio dello Stato Civile indicando: cognome e nome degli sposi, la cittadinanza in atto detenuta - la data e l'orario prescelti per la cerimonia; l'Ufficio dello Stato Civile risponderà trasmettendo i documenti occorrenti per il caso specifico nonché le procedure da seguire.

SEPARAZIONE e DIVORZIO
 
SEPARAZIONE
In senso giuridico con il termine "separazione" si individua l'interruzione della convivenza dei coniugi e la conseguente sospensione dei diritti e dei doveri che gli stessi avevano assunto con l'atto di matrimonio.
La separazione può essere:
  • Separazione consensuale: i coniugi decidono di separarsi previo accordo tra loro circa la situazione economica e personale (affidamento dei figli).
  • Separazione giudiziale: i coniugi non raggiungono un accordo; uno dei due coniugi intenta una procedura legale di separazione.
DIVORZIO
Con il termine "divorzio" si individua lo scioglimento definitivo del matrimonio, mediante sentenza emessa dal Tribunale; restano immutati i doveri verso i figli e la responsabilità genitoriale.
La sentenza di divorzio può essere di:
  • scioglimento di matrimonio civile;
  • cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso (concordatario);
  • delibazione sentenze ecclesiastiche di annullamento di matrimonio.
SEPARAZIONE E DIVORZIO: CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA DA UN AVVOCATO (art. 6)
Con l’entrata in vigore, il 13 settembre 2014, del decreto legge 132/2014 i coniugi possono decidere di sciogliere il loro vincolo matrimoniale di fronte agli avvocati: quindi per ottenere il divorzio o la separazione personale, se sussistono determinate condizioni, non occorre più recarsi in tribunale. La procedura di negoziazione assistita, infatti, consiste essenzialmente nella sottoscrizione da parte delle parti in lite di un accordo mediante il quale esse convengono di cooperare per risolvere una controversia che riguarda solo diritti disponibili tramite l’assistenza di almeno un avvocato per parte
 
N.B.: La Circolare del Ministero dell’Interno n.6/2015 del 24 aprile 2015 ha posto dei chiarimenti applicativi in merito alla “Possibilità che le parti della convenzione di cui all’art. 6 si avvalgano del medesimo avvocato.
Il dato letterale della disposizione normativa, secondo cui, in materia di separazione e di divorzio, la convenzione di negoziazione è conclusa con l’assistenza di almeno un avvocato per parte preclude l’interpretazione tesa a consentire alle parti di avvalersi di un unico avvocato. A tal proposito, appare utile chiarire che alla trasmissione è sufficiente che provveda uno soltanto degli avvocati che abbia assistito uno dei coniugi ed ha autenticato la sottoscrizione.
La sanzione amministrativa pecuniaria sarà applicata pertanto solo qualora nessuno degli avvocati abbia provveduto alla trasmissione nei termini di cui al punto 3”.
 
Condizione essenziale affinché i coniugi possano scegliere la convenzione di negoziazione assistita è che marito e moglie siano d'accordo quindi addivengano ad una soluzione consensuale.

In particolare la negoziazione assistita da un avvocato per parte può essere conclusa tra i coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di:
  • separazione personale;
  • di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  • di scioglimento del matrimonio;
  • di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
Gli avvocati dovranno redigere un accordo che sancisca e regolamenti la separazione o il divorzio, che dovrà essere sottoscritto dai coniugi e dovranno dovrà trasmettere copia autenticata dell'accordo, al Procuratore della Repubblica, il quale rilascerà un Nulla osta oppure un'autorizzazione in presenza di figli minori o figli portatori di handicap gravi o incapaci.
La copia conforme all’originale della convenzione di negoziazione, unitamente al nulla osta o all’autorizzazione della Procura, dovrà essere trasmessa entrodieci giorni dal ricevimento del nulla osta o autorizzazione del Procuratore, al Comune in cui il matrimonio è stato trascritto (in caso di matrimonio religioso) o iscritto (in caso di matrimonio civile).
In caso di ritardo verrà applicata sanzione pecuniaria di cui alla Delibera di Giunta Comunale n. 31 del 11/02/2015.
 

TRASMISSIONE NEGOZIAZIONE ASSISTITA AVVOCATI

Ricevuta la convenzione di negoziazione assistita, l'ufficiale di stato civile dovrà trascriverla nei registri di stato civile e procedere con le annotazioni sull'atto di matrimonio e di nascita, ne darà inoltre comunicazione all'ufficio anagrafe.

 
SEPARAZIONE E DIVORZIO DI FRONTE ALL'UFFICIALE DI STATO CIVILE IN COMUNE (art. 12)
Con la legge 162/2014, entra in vigore dall'11 dicembre 2014 la possibilità per il cittadino di procedere:
  • alla separazione consensuale
  • allo scioglimento del vincolo coniugale (divorzio)
mediante una dichiarazione resa di fronte ad un ufficiale dello stato civile.
 
Tuttavia NON e' possibile ricorrere a questa procedura semplificata:
1. in presenza di figli minori anche di una sola parte
2. in presenza di figli maggiorenni non economicamente autosufficienti o portatori di handicap o incapaci
3. se le parti vogliono stipulare accordi ti tipo patrimoniale.
 
N.B.: La Circolare del Ministero dell’Interno n.6/2015 del 24 aprile 2015 ha posto dei chiarimenti applicativi in merito:
  1. Applicabilità dell’istituto di cui all’art. 12 nei casi in cui sono presenti figli minori di uno solo dei coniugi: “Nulla osta, invece, l’eventuale presenza di figli minori, portatori di handicap grave, maggiorenni incapaci o economicamente non autosufficienti, non comuni ma di uno soltanto dei coniugi richiedenti. Ne consegue che il termine figlio ove ricorra nelle formule approvate con Decreto del Ministro dell’Interno del 9 dicembre 2014, deve essere riferito ai figli comuni dei coniugi richiedenti
  2. Ambito di applicazione dell’art. 12 con riferimento alla previsione di cui al comma 3, terzo periodo (patti di trasferimento patrimoniale: “ Non rientra, invece, nel divieto della norma la previsione, nell’accordo concluso davanti all’ufficiale dello Stato Civile di un obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico, sia nel caso di separazione consensuale (c.d. assegno di mantenimento), sia nel caso di richiesta congiunta di cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio (c.d. assegno divorzile)”
Restano invariati  i presupposti per la proposizione della domanda di divorzio:
Tre anni ininterrotti di separazione personale dei coniugi (salvo future modifiche legislative)
 
COMUNE DI COMPETENZA:
  • Comune di iscrizione dell’atto matrimonio celebrato con rito civile;
  • Comune di trascrizione dell’atto di matrimonio celebrato con rito concordatario o con altri riti religiosi;
  • Comune di trascrizione dell’atto di matrimonio per i matrimoni celebrati all’estero tra cittadini di cui almeno uno italiano,
  • Comune di residenza di uno dei coniugi
PROCEDIMENTO: Le parti devono trasmettere all'ufficio di stato civile le dichiarazioni e le notizie necessarie per avviare il procedimento compilando il modello di dichiarazione, reperibile anche presso gli Uffici di Stato Civile del Comune di Chiusi, sottoscrivendolo ed allegando un documento di riconoscimento valido di ciascuna delle parti.
L'ufficio di stato civile verificherà le dichiarazioni rese e la possibilità di poter procedere, ottenendo d’ufficio tutta l’ulteriore documentazione necessaria. Se sussistono le condizioni stabilite per legge l'ufficio di stato civile stabilirà un appuntamento, in accordo con le parti.
 
A tale appuntamento le parti dichiareranno di fronte all'ufficiale di stato civile di volersi separare o divorziare.
Nello stesso giorno l’ufficiale di stato civile inviterà le parti a presentarsi ad un nuovo appuntamento che dovrà essere fissato non prima di 30 giorni per confermare l’accordo;
Al secondo appuntamento l’ufficiale di stato civile recepirà la dichiarazione delle parti di confermare l’accordo.
Gli effetti della separazione o del divorzio decorreranno dalla data dell’accordo (primo appuntamento).
Se le parti non si presentano al secondo appuntamento, in cui vi è la conferma di quanto dichiarato, il primo atto di accordo non avrà alcun valore e se le parti hanno comunque intenzione di separarsi o divorziare occorre fissare un altro appuntamento dove riformulare l’accordo.
 
N.B.: le parti potranno avvalersi dell'assistenza facoltativa di un avvocato per ciascuna parte, i quali non dovranno preventivamente redigere alcun provvedimento scritto da registrare nei registri di stato civile, in quanto le dichiarazioni recepite durante l'accordo dovranno essere formulate secondo atti pubblici da predisporre secondo quanto impartito dal Ministero dell'Interno.
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA SEPARAZIONE

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA SEPARAZIONE FIGLI MAGGIORENNI

Delibera Divorzi e Separazioni


TRASCRIZIONI DI SENTENZA DI TRIBUNALI STRANIERI

Documentazione da presentare Sentenza originale e traduzione in lingua italiana legalizzata dall'Ambasciata o Consolato italiano del luogo di emissione della sentenza.
Per i Paesi della Comunità Europea presentare il certificato di cui all'art.39 sulle decisioni in materia matrimoniali (Regolamento (CE) n.2201/2003 del Consiglio del 27/11/2003, relativo alla competenza, al riconoscimento ed all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale ed in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il Regolamento (CE) n.1347/2000
Tempi: 30 giorni, a meno che non vengano rilevate condizioni che impediscono la trascrizione o che non risultino necessari documenti integrativi.
Informazioni: Nei registri dello Stato civile del Comune di Chiusi vengono trascritte sentenze di tribunali stranieri relative ad atti che si trovano registrati presso l'Ufficio di Stato Civile stesso.
Normativa di riferimento
  • D.P.R. 396/2000 "Nuovo regolamento dello Stato Civile".
  • Legge 649/1996.
  • Legge 218/1995 "Diritto internazionale privato"
Ricorsi: entro 30 giorni dall'eventuale rifiuto alla trascrizione, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siena.