DECESSO
Modalità di richiesta: I familiari, o un loro delegato (incaricato dell'impresa funebre), devono presentarsi, muniti di documento d'identità, presso l'Ufficio di Stato Civile, entro 24 ore dal decesso o in orario stabilito dal medico necroscopo.
- Scheda ISTAT compilata dal medico curante;
- certificato di accertamento del decesso del medico necroscopo;
- eventuale nulla-osta dell'Autorità Giudiziaria (solo in casi particolari).
- D.P.R. 396/2000 "Nuovo Regolamento dello Stato Civile".
- D.P.R. 285/ 1990 “Regolamento nazionale di Polizia Mortuaria”
- “Regolamento comunale per i Servizi Funebri e Cimiteriali” approvato con deliberazione consiliare n. 29 del 13/04/2010 modificato con deliberazione consiliare n. 113 del 14/12/2011.
L’Ufficio di Stato Civile del Comune di Chiusi provvede alla tenuta del Registro delle Cremazioni ove è possibile, mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio, senza la necessità di autentica di firma in quanto trattasi di documento prodotto a Pubblica Amministrazione, unita a copia fotostatica di documento di identità in corso di validità, esprimere la propria volontà in merito alla cremazione e all’affidamento delle ceneri.
In mancanza di tale dichiarazione, o comunque di una dichiarazione da parte del defunto resa nei modi di cui all’art. 3 Legge 130/2001, i DOCUMENTI OCCORRENTI PER LA RICHIESTA DI CREMAZIONE SONO
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iscrizione ad una Societa' che abbia tra i propri fini quello della cremazione del cadavere degli iscritti;
oppure
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testamento anche olografo (scritto a mano datato e firmato dal defunto) dal quale risulta la volonta' del defunto di essere cremato. In questo caso deve essere depositato, anche dopo la morte, presso un notaio che provvederà alla pubblicazione ed al rilascio di un “estratto" delle disposizioni testamentarie;
oppure
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dichiarazione da rendere dopo il decesso dal coniuge o, in mancanza, dai parenti piu' prossimi con il defunto (in questo caso occorre la dichiarazione di TUTTI i parenti dello stesso grado). La dichiarazione deve essere resa presso un funzionario a ciò incaricato che provvederà all'autentica della firma del dichiarante. Può essere resa sia congiuntamente che separatamente presso il Comune ove e' avvenuto il decesso o presso il Comune di residenza dei dichiaranti.
OCCORRONO COMUNQUE:
- certificato medico attestante l'esclusione di causa di morte dovuta a reato;
- in caso di morte accidentale o sospetta: nulla osta alla cremazione dell'Autorità Giudiziaria.
È possibile effettuare la cremazione di ossa e resti mortali inconsunti rinvenuti in occasione di esumazioni ordinarie dopo 10 anni od estumulazioni dopo 20 anni, previa autorizzazione dell’Ufficiale di Stato Civile.
Compiuta la cremazione le ceneri vengono raccolte in apposita urna cineraria debitamente sigillata a norma dell’art. 65 Regolamento comunale per i Servizi Funebri e Cimiteriali” approvato con deliberazione consiliare n. 29 del 13/04/2010 modificato con deliberazione consiliare n. 113 del 14/12/2011 e possono essere:
- Disperse all’interno di uno dei Cimiteri del Comune nelle apposite aree (art. 67 del Regolamento comunale per i Servizi Funebri e Cimiteriali)
- Affidate per la conservazione (art. 66 del Regolamento comunale per i Servizi Funebri e Cimiteriali)
Normativa di riferimento:
- D.P.R. 396/2000 "Nuovo Regolamento dello Stato Civile".
- D.P.R. 285/ 1990 “Regolamento nazionale di Polizia Mortuaria”
- “Regolamento comunale per i Servizi Funebri e Cimiteriali” approvato con deliberazione consiliare n. 29 del 13/04/2010 modificato con deliberazione consiliare n. 113 del 14/12/2011.
- Legge n. 130 del 30 Marzo 2001 "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri"