Le autentiche di copia servono a comprovare l'autenticità della copia di un documento e pertanto possono sostituire l'originale per gli usi previsti dalla legge.

La copia del documento, oltre che dall'Ufficio Anagrafe, può anche essere autenticata:

  • dal funzionario addetto a ricevere la documentazione nell'ambito del procedimento in corso;
  • dal funzionario che ha emesso il documento o presso il quale è depositato l'originale;
  • dal notaio;
  • dal segretario generale comunale;
  • dal cancelliere del Tribunale.

In alternativa all'autentica di copia del documento (ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 445/2000), l'interessato può presentare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che attesta che la copia è conforme all'originale (ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000), solo se riguarda:

  • la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una Pubblica Amministrazione;
  • la copia di una pubblicazione;
  • titoli di studio e di servizio;
  • documenti fiscali che devono essere obbligatoriamente conservati dai privati.

Si ricorda che se la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà è da presentare a una Pubblica Amministrazione o ai gestori di servizi pubblici, la dichiarazione è firmata dall'interessato direttamente davanti all'impiegato addetto a ricevere la documentazione oppure è firmata e trasmessa insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all'ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.

La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà è estesa anche ai privati  che decidano di accettarla. Per i privati accettare le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà non è un obbligo ma una facoltà.

In questo caso però è necessario autenticare la firma del dichiarante.
L'autenticazione può essere fatta da un notaio, cancelliere, segretario comunale, dal dipendente addetto a ricevere la documentazione o da altro dipendente incaricato dal Sindaco.

Riferimenti Normativi

  • D.P.R. 28/12/2000 n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"
  • D.P.R. 26/10/1972 n. 642

Come accedere al servizio
E' necessario presentarsi con il documento originale, le relative fotocopie da autenticare e un documento di riconoscimento in corso di validità della persona che si presenta allo sportello.

L'autenticazione può essere richiesta anche da persona diversa dall'interessato e in Comune diverso da quello di residenza.

Se l'atto deve essere prodotto all'estero e si vuole che mantenga la sua valenza legale a tutti gli effetti, la sottoscrizione di conformità dell'originale fatta dall'ufficio Anagrafe del Comune deve essere poi "legalizzata e apostillata" dal competente ufficio della Prefettura di Siena.

Costo del procedimento

Autentiche in bollo

  • documento in formato A4 fino a 4 facciate/fogli: marca da bollo del valore di € 16,00 di cui il cittadino dovrà essere già dotato + € 0,52 per diritti di segreteria per documento;
  • documento in formato A4 con più di 4 fogli o facciate: marca da bollo del valore di € 16,00 di cui il cittadino dovrà essere già dotato ogni 4 fogli/facciate + un solo diritto di segreteria di € 0,52 per documento.

Autentiche in carta semplice
esclusivamente per gli usi per i quali la legge prevede specifica esenzione dall'imposta di bollo e che viene evidenziata sul documento: € 0,26 per diritti di segreteria.

Autentica di documenti esenti da bollo e da diritti di segreteria: esclusivamente su documenti relativi a pratiche di adozione.