COSA È
L’imposta municipale propria (IMU) è un prelievo di natura patrimoniale e è stata introdotta nell'ordinamento dal 2012. Attualente è disciplinata dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, commi da 739 a 783.

CHI DEVE PAGARE
Coloro (anche se imprese) che possiedono immobili (fabbricati, terreni e aree fabbricabili), destinati a qualsiasi uso, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, compresa l’abitazione principale  di categoria A/1, A/8 e A/9 e le pertinenze della stessa.
Coloro che hanno il diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli immobili citati al punto precedente. Il locatario per gli immobili (da costruire o in corso di costruzione) in locazione finanziaria. Il concessionario in caso di concessione su aree demaniali.

SU QUALI IMMOBILI SI DEVE PAGARE
L'IMU si paga se si posseggono i seguenti immobili:
FABBRICATI;
AREE FABBRICABILI.

QUANDO SI DEVE PAGARE
Il pagamento è effettuato in due rate di pari importo applicando le aliquote e le detrazioni stabilite dal comune: per l'anno 2020 la prima rata scade il 16 giugno, la seconda rata scade il 16 dicembre. Il pagamento può essere eseguito anche con unico versamento entro il 18 giugno.

L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

BASE IMPONIBILE 
Per i fabbricati iscritti in catasto il valore è determinato applicando alla rendita catastale rivalutata del 5% i seguenti moltiplicatori:

  1. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
  2. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
  3. 80 per i fabbricati accatastati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
  4. 65 per i fabbricati accatastati nel gruppo catastale D, con esclusione della categoria D/5;
  5. 55 pr i fabbricati accatastati nella categoria catastale C/1; 

L'Agenzia del Territorio fornisce sul proprio sito un servizio per conoscere la rendita catastale. Per la ricerca occorre avere il proprio codice fiscale e gli identificativi catastali (Comune, foglio, particella, subalterno). Conosci la tua rendita catastale.    

Per i fabbicati classificati nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato ai sensi dell’art. 1, comma 746, della L. 160/19. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze aggiornati annualmente i coefficienti per la determinazione del valore contabile.

Per le aree fabbicabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio. Ciò premesso, al fine della limitazione del potere di accertamento, l’Amministrazione Comunale determina periodicamente i valori venali in comune commercio. In tale caso se l’imposta è tempestivamente versata sulla base dei valori stabiliti non si avrà accertamento del loro maggior valore.

ALIQUOTE
Scarica le aliquote stabilite dal Comune di Chiusi per l’anno 2023.

ABITAZIONE PRINCIPALE E SUE PERTINENZE
L'IMU non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. 

ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA A/1, A/8 E A/9 E SUE PERTINENZE 
L’IMU è dovuta per l’abitazione pricipale di categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze.

Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, limitatamente ad una unità immobiliare per ciascuna categoria, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.

All’abitazione principale e alle sue pertinenze si applica l’aliquota stabilita annualmente dal comune per tali fattispecie.

DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA A/1, A/8 E A/9
Dall’imposta dovuta per l’abitazione principale e le relative pertinenze, si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.   

ESTENSIONE DELLE AGEVOLAZIONI (O ESCLUSIONI DALL'IMPOSTA) PREVISTE PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE
Con il Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comune n. 12 del 6/3/2020, il Comune di Chiusi, ha stabilito che è considerata direttamente adibita ad abitazione principale:

  • L’abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usofrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza negli istituti di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata. 

In base all'art. 1, comma 741 della L. 160/19, l'IMU non si applica:

  • le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
  • le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
  • i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
  • la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
  • un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

TERRENI AGRICOLI
Nel Comune di Chiusi tutti i terreni agricoli sono ESENTI dall'imposta in applicazione dell'art. 1, comma 758, lettera d), della L. 160/2019. Il Comune di Chiusi è classificato interamente montano o collinare dalla Circolare n. 9 del 14/6/1993. 

RIDUZIONE DELLA BASE IMPONIBILE PER CASI PARTICOLARI  
La base imponibile è ridotta del 50% nei seguenti casi:

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili (Art. 4 del Regolameto Comunale) e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno in cui sussistono tali condizioni. La condizioni di inagibilità o inabitabilità può essere accertata dal tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, oppure dallo stesso contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n. 445/2000, con la quale dichiara di essere in possesso di una perizia accertante l'inagibilità o l'inabitabilità, redatta da un tecnico abilitato.

c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

RIDUZIONE DELL'IMPOSTA PER CASI PARTICOLARI

Per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 754, è ridotta al 75 per cento.

Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, e' ridotta al 75 per cento
Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, e' ridotta al 75 per cento
Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, e' ridotta al 75 per cento.

COME SI DEVE PAGARE
I cittadini devono versare l'imposta solo con il modello F24 (Istruzioni per la compilazione). Con la Risoluzione n. 35/E del 12/4/2012 dell'Agenzia delle Entrate sono stati stabiliti i codici tributo per il versamento tramite il modello F24.

Modello F24

Istruzioni per la compilazione

Modello F24 editabile

Codice tributo 3912 - IMU abitazione principale e relative pertinenze - COMUNE;
Codice tributo 3913 - IMU fabbricati rurali ad uso strumentale - COMUNE;
Codice tributo 3914 - IMU terreni - COMUNE;
Codice tributo 3916 - IMU aree fabbricabili - COMUNE;
Codice tributo 3918 - IMU altri fabbricari - COMUNE;
Codice tributo 3925 - IMU immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - STATO;
Codice trubuti 3930 - IMU immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - INCREMENTO COMUNE;

Codice tributo 3939 - IMU immobili costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita – COMUNE

 

Si precisa che il codice 3925 deve essere utilizzato anche per i fabbricati rurali ad uso strumentale classificati nel gruppo catastale D.
Mentre per i fabbricati rurali ad uso strumentale diversi da quelli classificati nel gruppo catastale D deve essere utilizzato il codice tributo 3913.

PARTE DELL’IMPOSTA RISERVATA ALLO STATO
È riservata allo Stato la quota di imposta pari all’importo calcolato applicando alla base imponibile degli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l’aliquota di base (0,76%). Tale quota è versata allo Stato contestualmente all’imposta municipale propria.
Per versare l'imposta riservata allo Stato si utilizza il codice tributo 3925 indicato precedentemente.

DICHIARAZIONE 
La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. Scarica il modello di dichiarazione IMU editabile, modello di Dichiarazione IMU non editabile e le istruzioni.
La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi salvo che non intervengano variazioni per le quali occorre presentare una nuova dichiarazione.

Modello di dichiarazione IMU editabile

Modello di Dichiarazione IMU non editabile

Istruzioni


RIFERIMENTI NORMATIVI
L’imposta è disciplinata dall’art. 1, commi da 739 a 783, della L. n. 160 del 27/12/2019 e dagli art. 7, comma 1, art.8, comma 1 e art. 14 del D. Lgs. 23 del 14/3/2011. 




DISPOSIZIONI COMUNALI

Regolamento

Regolamento IMU in vigore dal 1° gennaio 2020

Regolamento IMU in vigore dal 1° gennaio 2016

Regolamento IMU in vigore dal 1° gennaio 2015

Regolamento IMU in vigore dal 1° gennaio 2014

Regolamento IMU in vigore dal 1° gennaio 2013

Regolamento IMU in vigore dal 1° gennaio 2012


Aliquote

Deliberazione aliquote e detrazioni 2024

Deliberazione aliquote e detrazioni 2023

Deliberazione aliquote e detrazioni 2022

Deliberazione aliquote e detrazioni 2021

Deliberazione aliquote e detrazioni 2020

Deliberazione aliquote e detrazioni 2019

Deliberazione aliquote e detrazioni 2018

Deliberazione aliquote e detrazioni 2017

Deliberazione aliquote e detrazioni 2016

Deliberazione aliquote e detrazioni 2015

Deliberazione aliquote e detrazioni 2014

Deliberazione modifica aliquote 2014

Deliberazione aliquote e detrazioni 2013

Deliberazione aliquote e detrazioni 2012

CIRCOLARI

MEF - circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012

MEF - Circolare n. 1/DF del 18 marzo 2020

Modalità di calcolo