Cos'è e dove si applica
L'imposta di soggiorno, adottata dal Comune di Chiusi (in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del Decreto Legislativo n. 23 del 14 marzo 2011), entra in vigore dal 1° aprile 2012. L’imposta è disciplinata da apposito Regolamento comunale adottato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 17 del 5/3/2012.
Il gettito dell’imposta è destinato a finanziare interventi previsti nel bilancio di previsione del Comune della Città di Chiusi, in materia di turismo e promozione della città, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.
L'imposta si applica ad ogni pernottamento (ovvero per ogni persona e per ogni notte),fino ad un massimo di 5 pernottamenti consecutivi, nelle strutture ricettive che si trovano nel territorio del Comune di Chiusi, come definite dalla Legge regionale in materia di turismo. L'imposta non si applica ai residenti.
new Dichiarazione Imposta di Soggiorno new
Pubblicato il modello in Gazzetta Ufficiale
In Gazzetta Ufficiale n°110 del 12.5.2022 è stato pubblicato il modello di dichiarazione annuale dell’imposta di soggiorno con le relative istruzioni.
Per informazioni e chiarimenti contattare il call center dell’Agenzia delle Entrate 800 90 96 96 (da telefono fisso)
Rimangono invariati gli obblighi di dichiarazione e versamento semestrale, ai sensi delle disposizioni del regolamento comunale sull’imposta.
La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente per via telematica entro il 30 di giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo e, limitatamente all'anno d'imposta 2020, deve essere presentata unitamente alla dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2021.
Maggiori info sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze
Non deve più essere presentato il modello 21
Chi è soggetto all'imposta
E' soggetto all'imposta chi pernotta nelle strutture ricettive che si trovano nel territorio del Comune di Chiusi, fatta eccezione per i residenti nel Comune di Chiusi.
Quanto si paga
La misura dell'imposta è stata determinata con deliberazione di Giunta comunale n. 310 del 29/12/2017 negli importi di seguito indicati:
a) Strutture alberghiere
Classificazione | Imposta a persona/notte |
Fino a 3 stelle | 1,00 € |
4 stelle | 1,50 € |
5 stelle | 2,00 € |
b) Campeggi
Classificazione | Imposta a persona/notte |
Fino a 4 stelle | 0,80 € |
c) Strutture extra alberghiere per ospitalità collettiva
Tipologia | Imposta a persona/notte |
Ostelli e case per ferie | 1,00 |
d) Strutture extra alberghiere con caratteristiche di civile abitazione
Tipologia | Imposta a persona/notte |
Affittacamere professiona | 1,00 € |
Affittacamere non professionali | 1,00 € |
Locazioni turistiche ex art. 70 L.R.86/16 e art.4 D.L.50/16 | 1,00 € |
Case vacanze | 1,00 € |
Residenze d’epoca | 1,50 € |
e) Residence
Classificazione | Imposta (euro) a persona/notte |
2 chiavi | 1,00 € |
Da 3 a 4 chiavi | 1,50 € |
f) Agriturismo
Classificazione | Imposta a persona/notte |
Fino a 3 spighe | 1,00 € |
Esenzioni
Sono esenti dal pagamento dell’imposta di soggiorno:
- minori entro il dodicesimo anno di età;
- dal terzo figlio/a inclusi per i soggiorni delle famiglie;
- coloro che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie pubbliche dell’area socio-sanitaria della Val di Chiana senese;
- coloro che praticano terapie riabilitativepresso strutture sanitarie pubbliche site nell’area socio-sanitaria della Val di Chiana senese;
- coloro che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
- gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo di almeno venticinque partecipanti. L’esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni venticinque partecipanti;
- gli appartenenti delle forze di polizia, statali e locali, nonché del corpo nazionale dei vigili del fuoco che soggiornano per comprovate esigenze di servizio.
In allegato troverete tre modelli di dichiarazione per le senzioni 1.c), 1.d) e 1. f) e g) (MODULO B), (MODULO B1) e (MODULO B2).
Non sono soggetti ad imposta i soggiorni nei mesi gennaio e dicembre.
Obblighi dei gestori
I gestori delle strutture ricettive sono tenuti a:
- informare i propri ospiti sull'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno. A tal fine sarà disponibile idoneo materiale informativo che sarà messo a disposizione del Comune di Chiusi;
- riscuotere l'imposta, rilasciandone quietanza, inserendo il relativo importo in fattura indicandolo come "operazione fuori campo Iva". Nel caso di rifiuto alla corresponsione dell'imposta da parte dell'ospite, il gestore della struttura deve far sottoscrivere una dichiarazione e conservarla per eventuali controlli. Nel caso l'ospite si rifiuti anche di compilare e sottoscrivere la dichiarazione, sarà cura del gestore redigere e firmare la dichiarazione sostitutiva di notorietà in cui evidenziare la circostanza e riportare i dati del cliente (MODULO C) (MODULO D) (MODULO E) (MODULO F);
- dichiarare al Servizio Tributi del Comune di Chiusi, entro quindici giorni dalla fine di ciascun semestre solare, il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del semestre precedente e il relativo periodo di permanenza, distinguendo tra pernottamenti imponibili ed esenti (MODULO A I SEM.) (MODULO A II SEM.). La dichiarazione deve essere presentata anche se per il periodo considerato non ci sono stati pernottamenti;
- presentare telematicamente entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo la Dichiarazione Annuale cumulativa
Modello Dichiarazione annuale Gazzetta Ufficiale n°110 del 12.5.2022
Adempimenti obbligatori annuali:
- 16 luglio (versamento dell’imposta e dichiarazione relativa al primo semestre dell'anno in corso)
- 15 gennaio (versamento dell’imposta e dichiarazione relativa al secondo semestre dell'anno precedente)
- Dichiarazione annuale cumulativa (da presentare entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo)
La dichiarazione può essere inviata al Servizio Tributi, con le seguenti modalità:
- al n° di fax 0578/227864;
- all'indirizzo di posta certificata (PEC) Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
- tramite servizio postale con raccomandata A/R;
- con consegna a mano al servizio protocollo negli orari di apertura al pubblico (Palazzo comunale, Piazza XX settembre n. 1, dal lunedì al sabato, dalle ore 9,00 alle ore 13,00);
- versare le somme riscosse entro quindici giorni dalla fine di ciascun semestre solare;
- conservare tutta la documentazione relativa all’imposta di soggiorno (dichiarazioni sostitutive di esenzione, dichiarazioni di omesso versamento, dichiarazione di pernottamento) per almeno 5 anni.
Modalità di versamento dell'imposta
Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento al Comune di Chiusi dell'imposta con una delle seguenti modalità:
- con PagoPA accedendo in questo link
- sul conto corrente postale n. 13910534, intestato al Comune di Chiusi – Servizio Tesoreria;
- mediante versamento diretto effettuato presso gli sportelli della Tesoreria Comunale (Banca Tema: Filiale di Chiusi Città, Via Porsenna n. 56; Filiale di Chiusi Scalo, Via Isonzo n. 36; Filiale di Montallese, Via Sant’Orsola n. 2)
- mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato Al Comune di Chiusi - Tesoreria Comunale, presso Banca Tema, codice IBAN IT32L0885171852000000353479.
SI COMUNICA CHE E' STATA RECENTEMENTE AGGIORNATA LA PAGINA WEB "CARTA SERVIZI" DELLA QUESTURA PER INFORMAZIONI IN MERITO SI RINVIA AL SEGUENTE LINK:
https://questure.poliziadistato.it/it/Siena/articolo/5730ddf45c535696723255
EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - MISURE A SOSTEGNO DEL TURISMO
Si comunica che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 123 del 29/5/2020 è stata riconosciuta l’esenzione dall’imposta di soggiorno dal 1 giugno 2020 al 30/11/2020. Tale esenzione è stata deliberata ai sensi del Regolamento dell’imposta di soggiorno del Comune della Città di Chiusi, approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 5/3/2012, art.4, il quale prevede che “con la deliberazione di cui all’art.5 la Giunta Comunale può stabilire periodi dell’anno in cui l’imposta non è dovuta o percentuali di riduzione dell’imposta medesima”.
Regolamento dell’Imposta di soggiorno
TARIFFE
MODULISTICA
Dichiarazione
Esenzioni
Se l’ospite si rifiuta di pagare